|
|
|
|
|
|
|
.. .. regolamento sanitario |
|
|
|
REQUISITI SANITARI DELL'AMBIENTE DI LAVORO DELL'OPERATORE SHIATSU
L'ambiente di lavoro dell'operatore Shiatsu dovrebbe , a nostro parere , rispondere alle richieste del Regolamento per l'esercizio delle attività sanitarie , di cui di seguito riportiamo un estratto . Lo Shiatsu non rientra nel novero delle professioni sanitarie, e come si è già detto non desideriamo che sia considerato tale. Tuttavia è necessario, per regolarizzare la posizione presso le competenti autorità della ASL di residenza, rifarsi a delle linee guida. Abbiamo scelto quelle che regolano l'autorizzazione di uno studio medico.
Vediamo quindi i requisiti strutturali secondo un regolamento sanitario che abbiamo preso in prestito da una normativa locale, ma che si rifà e tiene conto della legislazione vigente:
ART.23 reg.san.
REQUISITI STRUTTURALI DEGLI STUDI PROFESSIONALI MEDICI
Gli studi professionali devono avere accesso indipendente, essere costituiti da almeno un locale di visita, una sala di attesa e un servizio igienico ad uso esclusivo dei pazienti, dotato di antibagno.
I locali di visita e le sale di attesa devono avere una superficie minima rispettivamente di mq 12 e di mq 9 e rispettare i requisiti di illuminazione ed areazione previsti per i vani di abitazione.
I pavimenti devono essere lisci e realizzati in materiale impermeabile.
L'altezza minima dei locali deve essere di m 2,70.
Le pareti della sala di visita, ove necessario, devono essere rivestite fino all'altezza di m 2 dal pavimento con materiale lavabile ed impermeabile; per l'impermeabilizzazione delle pareti è consentito l'uso di vernici a smalto.
I locali per visita devono essere dotati, ove necessario, di lavabo con apertura del rubinetto a comando non manuale
Nell'ambito di strutture esistenti si dovrebbe almeno cercare di adeguare il più possibile l'ambiente alle richieste dell'ART.23, rimanendo assolutamente essenziali i requisiti di areazione e luminosità, di superfice e altezza minima .
Sarebbe opportuno però che fosse fatta richiesta al Servizio dell'ASL competente della verifica dei Locali ove si svolge la professione di operatore Shiatsu .
Questa competenza è individuata dal seguente articolo: |
|
|
|
VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIE
L'attività di vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie viene esercitata dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Usl.
L'attività di vigilanza comprende:
- l'accertamento del possesso del titolo di abilitazione all'esercizio delle professioni e arti ausiliarie e dell'avvenuta registrazione del titolo medesimo presso il Servizio Igiene e sanità pubblica e il Servizio Veterinario dell'Azienda Usl ai sensi dell'art. 100 del T.U.LL.SS.;
- la verifica dell'idoneità dei locali adibiti allo svolgimento delle attività (sanitarie)
- la verifica dell'idoneità delle attrezzature e delle procedure sotto il profilo igienico-sanitario.
Non rientrando nel novero delle professioni sanitarie , né di quelle ausiliarie , lo Shiatsu non necessita di titolo di abilitazione al servizio.
Diamo di seguito un'altra occhiata al regolamento sanitario, e vi troviamo alcune indicazioni che potrebbero riguardarci. Ripetiamo che si tratta di un regolamento del tutto indicativo per l'operatore Shiatsu. |
|
|
|
STUDI PROFESSIONALI MEDICI E AMBULATORI MEDICI
Per l'esercizio delle professioni sanitarie si distinguono:
- lo studio professionale, nel quale il professionista esercita la propria attività, singolarmente o in forma associata;
- l'ambulatorio, inteso come struttura complessa con individualità ed organizzazione propria ed autonoma.
- L'ambulatorio è soggetto ad autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio comunale competente ai sensi della normativa vigente.
Lo studio professionale non è soggetto ad alcuna autorizzazione.
Chiunque intenda aprire uno studio professionale medico od odontoiatrico deve comunque darne comunicazione al Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Azienda Usl certificando il rispetto dei requisiti di cui all'art. 23 del presente Regolamento.
Dovrà essere comunicato anche l'inizio dell'attività professionale presso uno studio già esistente.
L'obbligo della comunicazione è esteso agli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie che intendano svolgere autonomamente l'attività.
|
|
|
|
| |
|
|