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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
risponde GABRIELE BADI, Commercialista Consulente del Lavoro
Faccio un lavoro dipendente, posso lavorare professionalmente con lo Shiatsu?
Quando lo Shiatsu è prestazione occasionale? quanti trattamenti definiscono una vera professione?
Cosa devo rilasciare al cliente quando esercito lo Shiatsu come prestazione occasionale? dove devo dichiarare i proventi?
Esercito lo Shiatsu in uno studio medico dove non posso preventivare le richieste che mi perverranno, mi conviene aprire la P. IVA?
Ho una P.IVA per una diversa professione , posso usarla per rilasciare ricevute occasionali di trattamenti Shiatsu?
Quanto costa aprire la P.IVA e successivamente mantenerla? Mi conviene se non so ancora se lo Shiatsu sarà il mio lavoro?
Ho proposto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa ad una associazione che vuole regolarizzare il rapporto con me, ma non può assumermi. Non mi sento di affrontare l'apertura di una partita IVA. Mi è stato suggerito di farela proposta di questa forma di contratto: quali vantaggi presenta in termini fiscali per entrambi, è opportuno?. Sono anche dipendente part-time, posso farlo?" |
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Faccio un lavoro dipendente, posso lavorare professionalmente con lo Shiatsu?
Si, puoi iscriverti e svolgere professionalmente l'attività di terapista shiatsu, ... compatibilmente alle ore di sonno o di riposo che ti rimangono nella giornata. |
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Quando lo Shiatsu è prestazione occasionale? quanti trattamenti definiscono una vera professione?
OCCASIONALITA' evento fortuito , non ripetitivo, unico. Bisogna premettere , innanzi tutto, che l'occasionalità della prestazione sussiste quando il prestatore del servizio ( operatore shiatsu) si rivolge a strutture organizzate ( leggi ASL, STUDI MEDICI, ASSOCIAZIONI ed ENTI in via generale); difficilmente si può sostanziare come occasionale la prestazione effettuata ad un privato cittadino bisognoso di cure; inoltre pur ipotizzando una sorta di occasionalità della prestazione con pazienti privati , queste non devono essere non più di una o due all'anno, in quanto non è previsto un numero, una cifra o una quota di prestazioni che differenzi l'occasionalità dalla non occasionalità. Bisogna, perciò avere riguardo al tipo di prestazione che io effettuo, alla metodologia che adotto e ed al percorso di studio che ho svolto per realizzare questa attività, se tutto ciò è leggibile come una struttura organizzata professionalmente per abilitarmi alla pratica dello shiatsu l'attività che io svolgo non più occasionale. |
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Cosa devo rilasciare al cliente quando esercito lo Shiatsu come prestazione occasionale? dove devo dichiarare i proventi?
Ricevuta soggetta a ritenuta d'acconto 20%, solo nelle ipotesi che sia davvero prestazione occasionale ( vedi risposta a domanda 2 ) , e si indica nel modello UNICO quadro RL. |
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Esercito lo Shiatsu in uno studio medico dove non posso preventivare le richieste che mi perverranno, mi conviene aprire la P. IVA?
certamente Si ! |
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Ho una P.IVA per una diversa professione , posso usarla per rilasciare ricevute occasionali di trattamenti Shiatsu?
No, le ricevute per prestazioni di lavoro occasionale non sono soggette IVA; nel caso dovessi fatturare dovrai aprire una seconda partita IVA come attività secondaria |
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Quanto costa aprire la P.IVA e successivamente mantenerla? Mi conviene se non so ancora se lo Shiatsu sarà il mio lavoro?
Il costo è solamente relativo all'onere che il povero professionista si sobbarca per spiegare al terapista ignaro i meandri delle normative fiscali. In Italia all'atto dell'inizio di una qualsiasi attività professionale è obbligatoria l'apertura delle posizioni fiscali ( vedi P.IVA) etc. L'apertura non presenta oneri particolari , mentre la tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali e previdenziali variano a seconda del volume di affari , del tipo di contabilità, e dei professionisti che si scelgono. Non è previsto un regime transitorio nell'attesa di sapere cosa farò da grande. |
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Ho proposto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa ad una associazione che vuole regolarizzare il rapporto con me, ma non può assumermi. Non mi sento di affrontare l'apertura di una partita IVA. Mi è stato suggerito di farela proposta di questa forma di contratto: quali vantaggi presenta in termini fiscali per entrambi, è opportuno?. Sono anche dipendente part-time, posso farlo?"
La collaborazione coordinata e continuativa, è una tipologia contrattuale che può essere utilizzata nell'ambito di rapporti con Associazioni, Enti, Istituzioni e Società Commerciali.
In questo caso il terapista sottoscrive un regolare contratto nel quale saranno specificate le condizioni di svolgimento del rapporto ed il trattamento economico. Il consiglio è di verificare con L'associazione con la quale dovrà stipulare detto contratto se vi siano particolari cause che non permettano questa soluzione; a questo punto l'associazione tratterà l'operatore secondo quanto previsto dalla normativa in materia , regolata dalle seguenti norme, art. 47 lett. C bis testo unico imposte dirette e L. 335/1995 e successive modificazioni, si procederà pertanto ad una iscrizione alla gestione separata INPS ed in tal caso la contribuzione sarà pari al 10 o al 13 per cento , a seconda se stia già versando contributi obbligatori alla previdenza sociale; secondo le norme vigenti è soggetto al trattamento fiscale negli stessi termini dei lavoratori dipendenti, ( cioè viene effettuato un conguaglio con pagamento d'imposta ad ogni corresponsione di emolumento).
Pertanto nella situazione prospettatami ritengo che si possa proporre questo tipo di contratto, e si iscriverà alla gestione separata INPS del 10% ( in quanto mi dice che ha in essere un rapporto di lavoro dipendente , ancorchè a part-time) ed avrà un conguaglio di imposte mensile, o secondo la corresponsione dell'emolumento che ricalcherà la struttura della sua busta paga ( vi sarà pertanto il calcolo dell'imposta lorda , le detrazioni spettanti e l'imposta netta da trattenere). Convenienze particolari non ve ne sono , è una modalità che permette di evitare l'apertura di una attività autonoma, semprechè il rapporto con l'Associazione sia, reiterato nel tempo, programmato e coordinato con il committente, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza di Cassazione in merito all'art. 409 codice di procedura civile che tratta di collaborazione coordinata e continuativa. |
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