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.. .. fondamenti giuridici |
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FONDAMENTI GIURIDICI DI LEGITTIMITA' per esercitare la professione di OPERATORE SHIATSU
E' legale esercitare la professione di operatore Shiatsu ? lo stato riconosce questa professione ? ...Quante volte ci è stata posta questa domanda e quante volte la domanda e balenata nella mente di tutti, senza il coraggio di porla.
Eccovi i capisaldi della Costituzione che vi garantiscono il diritto di operare professionalmente (o come liberi professionisti o in associazione o cooperativa )
Articoli fondamentali della Costituzione della Rapubblica Italiana e del codice civile:
ART.4 della COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA : La Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.Ogni cittadino ha il dovere di svolgere , secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.
ART.35 della COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA-III -RAPPORTI ECONOMICI: La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni...
ART.41 : L'iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo di recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana...
ART.53 : Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva...
CODICE CIVILE, libro Quinto, Del Lavoro: ART.2060: il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.
E' quindi assunto fondamentale della Costituzione e del Codice Civile la tutela del lavoro in TUTTE LE SUE FORME.Purchè non crei danno e contribuisca al concorso delle spese pubbliche non è necessario un "riconoscimento" ufficiale perchè un lavoro, anche se non regolato da norme, possa entrare a far parte delle attività lavorative.
A questo proposito e per avvalorare la tesi riportiamo lo stralcio di un rapporto CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e Lavoro) apparso nello scorso mese di Maggio
Affinchè si identifichi una professione non è necessario che questa abbia un riconoscimento pubblico, ma quei requisiti che ormai rappresentano il quadro di riferimento internazionale: un sapere dai confini definiti, un sistema di formazione e di controllo della qualità, un corpus di norme etiche, funzioni orientate al cliente. Queste caratteristiche riguarderebbero sia il professionista che i soggetti di rappresentanza. Per cui chiede una riforma atta a garantire un percorso formativo adeguatamente strutturato ai propri iscritti, a verificarne la qualità in itinere , a esigere il rispetto di regole di comportamento ed a conferire il titolo professionale corrispondente.
Questi requisiti sono stati acquisiti dallo Shiatsu in Italia già da 10 anni , e il fulcro e la risposta a queste richieste sono impersonate principalmente dalla Federazione Italiana Shiatsu.
E' solo quando lo Shiatsu si suppone che abbia i connotati tipici delle professioni sanitarie in Italia che il rischio è quello di contravvenire all'articolo 348 cod.penale ( esercizio abusivo della professioni protette, per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello stato. ), meglio specificato, per quello che riguarda la professione medica dalla Cass.Pen., sez.II , 5385/95 "In relazione alla professione medica, che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato d'esercizio abusivo della professione chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure al malato.
Chi pratica lo Shiatsu non può quindi esprimere giudizi diagnostici o terapeutici, né attuarne, ma deve rimanere nell'ambito proprio della sua professione, che , come vedremo di seguito non costituisce esercizio abusivo della professione medica.
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