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ITALIA
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Regolamentazione: Il nuovo testo unico commentato
Si fa largo autorevolmente, tra le recenti cagionevoli Leggi
e proposte Regionali, il nuovo testo unificato dal relatore On. Lucchese.
Il
testo, adottato dalla XII Commissione Affari Sociali della Camera
come nuovo testo base per la regolamentazione delle medicine e pratiche
non convenzionali, relativamente alle discipline bio-naturali (shiatsu,
riflessologia etc.) al Capo
IV della legge, è una vera e propria bocciatura senza appello
dell'Associazionismo e del Federalismo sinora espressi. Le associazioni
nazionali di operatori o di "Scuole" semplicemente non vengono presi
nemmeno in considerazione. Sono salvi gli operatori che lavorano professionalmente
e gli allievi dei Corsi di "Istituti di formazioni pubblici e privati",
per i quali varrà una sanatoria per i 4 anni successivi dalla data
di pubblicazione della legge. Ma gli Istituti di formazione dovranno
documentare, per essere accreditati, almeno 4 anni precedenti di attività
formativa. Ed è qui che si aprirà un nuovo fronte, perché non esistono
al momento Istituti pubblici di formazione in queste discipline (ma
potranno essere attivati corsi anche nelle Università e nelle strutture
del SSN - Servizio sanitario nazionale), mentre per Istituti di formazione
privati dovrebbero essere intesi solo le Scuole con carattere di Impresa
iscritte alla Camera di Commercio. Anche la "documentazione" sarà
per molti un vero scoglio, perché pochissime, tra le Scuole, "registrano"
gli eventi. Una vera mannaia sulle oltre 200 scuole di Shiatsu, a
stragrande maggioranza associazioni culturali, spesso no-profit, che
susciterà polemiche sulla legge ma dovrebbe suscitarne ancora di più
sull'incapacità dei rappresentanti delle Associazioni nazionali. Che
farebbero bene a dimettersi, come detterebbe il buon senso.
Ma vediamo la proposta nei dettagli:
La legge è suddivisa in 5 Capi. A chi fa shiatsu (o pratica le altre
discipline inserite tra quelle bio-naturali) si consiglia di approfondire
in maniera particolare il
Capo I, (Regolamentazione delle Medicine e Pratiche Non convenzionali
- MNC) che fissa i criteri generali, ed il Capo
IV, (Operatori delle Discipline Bio-Naturali - DBN). Il capo II
ed il Capo III riguardano le "medicine non convenzionali" praticate
dai laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, ed
e dei laureati in chiropratica o osteopatia. Il Capo V , in soli 2
articoli, le norme finali, che riguardano la relazione annuale e l'entrata
in vigore.
All'articolo1 del
Capo I si riconosce il diritto del cittadino di avvalersi di medicine
e pratiche non convenzionali…e, nel rispetto dell' art. 32 della Costituzione,
la libertà di scelta terapeutica. La formazione, sia per le MNC che
per le DBN è facoltà non solo degli Istituti di formazione pubblici
e privati ma anche delle Università e delle strutture del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN).
All'art.2 si stabilisce che il Ministro della Salute provvede ad accreditare
le associazioni, con qualsiasi forma costituite, delle discipline
all'art. 6 e all'art.15, cioè di quelle MNC operate dai medici, ma
non nomina neppure le associazioni delle DBN menzionate dall'art.
21 del Capo IV. Viene istituita una Commissione permanente delle medicine
e pratiche non convenzionali , composta da 37 membri, con soli 3 rappresentanti
degli operatori delle DBN nominati da una Commissione nazionale di
cui all'art.27 (Capo IV). Questa Commissione delle DBN, come vediamo
in seguito, è variamente composta, ma la designazione è effettuata,
tra gli altri, dagli Istituti di Formazione pubblici e privati.
I compiti della Commissione Permanente (da non confondersi con la
Commissione nazionale delle DBN) sono prevalentemente collegate alle
MNC operate dai medici e laureati di cui al Capo II e III.
Al Capo
IV della proposta, con il titolo di "Operatori delle Discipline
Bio-naturali", ecco, all'Art.21, le discipline che vengono regolamentate:
Naturopatia, shiatsu, riflessologia, massaggio cinese Tuina - Qigong,
massaggio ayurvedico, pranopratica e Reiki. Per ognuna di queste discipline
l'Art.22 si sofferma nella definizione, ed è molto interessante leggere
per ciascuna di esse quello che la proposta ha sinora recepito di
queste pratiche. Vi invitiamo alla lettura dell'Art. 22 del Capo IV.
Al comma 3 dell'articolo è indicato come, pur nell'autonomia professionale,
gli operatori delle DBN non possono effettuare diagnosi, né alcuna
attività di tipo "sanitario", né utilizzare farmaci, ma solo promuovere
il benessere ed educare a stili di vita salubri e abitudini alimentari
sane (con un personale dubbio su quest'ultima facoltà attribuita dal
relatore, che dovrebbe essere pertinenza solo del dietista o dietologo…).
All' Art.23 si regolamenta la formazione professionale dell'operatore
delle DBN: Il diploma per l'accesso ai Corsi dovrà essere quello di
Scuola media Superiore (ma a partire dai 4 anni successivi alla legge,
vedi Art.26 norme transitorie) . Il monte di ore minimo richiesto
sarà di 1200 ore (300 ore di modulo di base e 900 "professionalizzante"
tradotto in teoria specifica, esercitazioni, stage e tirocinio). Il
contenuto del programma sarà definito dalla Commissione delle DBN
(comma 9 art. 23). Il corso formativo si conclude la certificazione
dell'avvenuta frequenza e partecipazione all'esame di idoneità, di
cui non sono specificate sedi e contenuti. Alle Regioni è demandato
il compito di promuovere, autorizzare e controllare tali corsi professionali.
Entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge il Ministro dell'Istruzione
provvede ad accreditare gli Istituti di formazione pubblici e privati
che possono documentare una attività formativa di 4 anni precedenti
(comma 10). All' Art.24 si stabiliscono le norme per la costituzione
della Commissione nazionale delle DBN. Qui è interessante notare che
questa commissione deve prevedere, senza specificarne il numero, rappresentanti
del ministero dell'Istruzione, delle Università e Ricerca, della Salute
, e della Conferenza Stato - Regioni. Inoltre del tribunale per i
diritti del malato, delle associazioni dei consumatori e utenti individuati
dall' art. 5 della legge del 30 luglio 1998 (vedi http://www.parlamento.it/parlam/leggi/98281l.htm)
e "di ciascuna delle discipline individuate all' art. 21 designati
di concerto dagli Istituti di formazione pubblici e privati": Ecco
l'assenza dell'associazionismo, la disfatta di un sistema e di quei
personaggi che evidentemente non hanno ottenuto nessuna credibilità
dal relatore. Tra i compiti della Commissione nazionale delle DBN,
come si è detto, la definizione dei criteri degli ordinamenti didattici,
dei programmi e contenuti dei corsi, quelli dell'accreditamento degli
Istituti, etc, (vedi art. 25 Capo IV) . Un'ultima lettura alle norme
transitorie all'Art.26 vi chiarirà i dubbi su quelli che saranno i
passi immediatamente successivi all'entrata in vigore della legge,
per il riconoscimento dei titoli già conseguiti (o successivi di 4
anni alla legge), o, in assenza di questi, dell'attività professionale
svolta da almeno 5 anni. Infine Art.27 l'obbligatorietà all'iscrizione
ai registri regionali degli operatori delle DBN. Il Capo V conclude
la proposta con le norme finali.
Di Luca Ciraulo
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